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Bonus asilo nido 2026, aggiornate le indicazioni: cosa cambia

Il Bonus asilo nido torna anche per il 2026, ma con un cambio di assetto che semplifica, almeno in parte, il percorso per le famiglie. Non è più una misura da rifare integralmente ogni anno: dal 1° gennaio 2026, una volta accolta, la domanda resta valida fino ad agosto dell’anno in cui il bambino compie 3 anni. La novità è contenuta nella circolare Inps n. 29 del 27 marzo 2026, che recepisce quanto previsto dall’articolo 6-bis del decreto-legge n. 95 del 30 giugno 2025, convertito dalla legge n. 118 dell’8 agosto 2025.

Per le famiglie, però, questo non significa che tutto diventi automatico. La domanda resta attiva, ma per ogni nuovo anno bisogna rientrare nella pratica già presente a sistema, indicare le mensilità per cui si intende chiedere il contributo e allegare la documentazione necessaria. La semplificazione riguarda l’istanza iniziale, non elimina i controlli né gli adempimenti collegati al rimborso delle rette.

Chi può chiederlo e per quali servizi

La domanda può essere presentata dal genitore di un bambino di età inferiore a tre anni che sia residente in Italia e in possesso dei requisiti di cittadinanza o soggiorno previsti dalla normativa. Il perimetro dei beneficiari comprende cittadini italiani, cittadini Ue e, a determinate condizioni, cittadini extra-Ue con specifici titoli di soggiorno indicati dalla circolare. Il contributo può essere richiesto anche dall’affidatario in caso di affidamento temporaneo o preadottivo.

Le due linee del beneficio restano quelle già previste dalla misura. La prima è il contributo per il pagamento delle rette relative alla frequenza di servizi educativi per l’infanzia; la seconda riguarda le forme di supporto presso la propria abitazione per bambini sotto i tre anni affetti da gravi patologie croniche che impediscono la frequenza del nido per l’intero anno. Chi ha ottenuto il contributo asilo nido per almeno una mensilità nello stesso anno non può chiedere, per il medesimo anno solare, anche il contributo per il supporto domiciliare.

Sul fronte dei servizi ammessi, il 2026 consolida l’ampliamento introdotto nel 2025. Non rientrano più soltanto nidi e micronidi in senso stretto, ma anche sezioni primavera, spazi gioco e servizi educativi in contesto domiciliare, purché si tratti di strutture pubbliche o private in possesso del regolare titolo abilitativo secondo la normativa regionale. Restano invece escluse le spese sostenute per servizi ricreativi, pre-scuola, post-scuola e centri per bambini e famiglie.

Per le strutture private, nella domanda devono essere indicati non solo denominazione e partita Iva o codice fiscale, ma anche gli estremi del titolo abilitativo, la data di decorrenza della sua validità e l’indirizzo della struttura frequentata dal minore. L’Inps verifica poi la legittimazione della struttura consultando gli elenchi regionali o degli enti locali; se restano dubbi, la sede territoriale procede con ulteriori accertamenti presso l’ente competente.

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Quanto spetta nel 2026 e quale Isee si applica

La novità economica più rilevante è il passaggio all’Isee per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione. Dal 1° gennaio 2026, il Bonus nido viene infatti parametrato a questo indicatore, corretto con la neutralizzazione degli importi percepiti a titolo di Assegno unico e universale. L’Inps ha chiarito già a gennaio 2026 che questo valore Isee si applica anche al Bonus asilo nido e alle forme di supporto domiciliare.

In termini pratici, per stabilire la fascia del contributo non si guarda semplicemente all’Isee ordinario, ma a un indicatore che tiene conto di questa sterilizzazione dell’Assegno unico e universale. La circolare fa anche un esempio numerico: se il nucleo ha un Isee per prestazioni familiari pari a 41.000 euro, una scala di equivalenza di 3,10 e un Assegno unico e universale erogato di 3.100 euro, l’importo da escludere è pari a 1.000 euro e quindi l’Isee utile ai fini del bonus scende a 40.000 euro.

Gli importi restano differenziati in base alla data di nascita del bambino. Per i nati dal 1° gennaio 2024, spettano fino a 3.600 euro annui con Isee neutralizzato pari o inferiore a 40.000 euro; sopra quella soglia, oppure in assenza di Isee, il contributo scende a 1.500 euro annui. Per i bambini nati prima del 1° gennaio 2024, restano invece tre fasce: 3.000 euro fino a 25.000,99 euro, 2.500 euro da 25.001 a 40.000 euro e 1.500 euro oltre i 40.000 euro o in assenza di Isee. La scheda ufficiale del servizio Inps conferma questo impianto anche sul portale dedicato alla prestazione.

Conta molto anche il momento in cui l’Isee risulta valido. Per il contributo asilo nido, l’importo viene determinato sulla base dell’Isee in corso di validità l’ultimo giorno del mese precedente a quello cui si riferisce la mensilità, oppure, se assente, con riferimento all’Isee del mese della mensilità stessa. Se manca un Isee valido, oppure se l’attestazione riporta omissioni o difformità, l’Inps eroga la misura minima. Se la famiglia presenta successivamente una Dichiarazione sostitutiva unica corretta e ottiene un Isee regolare, il contributo può essere ricalcolato, ma la circolare distingue i casi: in presenza di omissioni o difformità rettificate si può procedere al ricalcolo; in caso di Isee assente al momento delle rate già erogate, l’importo maggiorato decorre dalla data della nuova attestazione e non dà luogo a conguagli per i mesi precedenti.

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Per il contributo domiciliare, invece, il riferimento resta l’Isee minorenni valido l’ultimo giorno del mese precedente a quello di presentazione della domanda o, se assente, quello del mese di presentazione. In questo caso l’erogazione avviene in unica soluzione, fino all’importo massimo concedibile.

Come si presenta la domanda, quali documenti servono e quali scadenze non saltare

La domanda si presenta solo in via telematica, attraverso il portale Inps con Spid di livello 2 o superiore, Carta d’identità elettronica o Carta nazionale dei servizi, oppure tramite patronato. Il percorso indicato dall’Inps è quello della sezione “Sostegni, Sussidi e Indennità”, area “Per genitori”, servizio “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione”. Nella domanda bisogna specificare quale delle due misure si intende richiedere.

Per ottenere la prenotazione delle risorse relative all’anno in cui si presenta la domanda, occorre allegare la documentazione riferita almeno alla prima mensilità richiesta. Nei casi dei nidi pubblici che prevedono il pagamento della retta in un momento successivo alla frequenza, è possibile allegare la posizione utile in graduatoria o un’attestazione di frequenza. La prenotazione delle risorse viene effettuata in base alla data e all’ora di allegazione dei documenti. Se al momento del caricamento il budget annuale è esaurito, le mensilità richieste vanno in riserva e saranno esaminate solo se si liberano risorse prenotate da altri richiedenti e poi non utilizzate.

Per gli anni successivi al primo, la logica è la stessa: la famiglia non ripresenta la domanda, ma deve accedere alla pratica già aperta, selezionare le mensilità dell’anno in corso, fino a un massimo di undici, e allegare la documentazione prescritta.

Sul piano dei documenti di spesa, la circolare è molto dettagliata. Per il contributo asilo nido servono la fattura, oppure, nei casi in cui non ci sia obbligo di fatturazione, ricevuta o avviso di pagamento, insieme alla prova del pagamento effettuato con modalità tracciabili. Le spese rimborsabili comprendono la retta mensile, l’eventuale quota per i pasti riferita alla stessa mensilità, l’imposta di bollo e l’Iva agevolata. Non sono invece rimborsabili la quota di iscrizione, il pre-scuola, il post-scuola e l’Iva ordinaria.

I pagamenti ammessi sono bonifico bancario o postale con evidenza dell’avvenuta esecuzione, carta di credito, debito o Pos, PagoPa con documentazione completa, bollettino di conto corrente postale, assegno bancario non trasferibile e, per i nidi aziendali, attestazione del datore di lavoro che provi l’avvenuto pagamento o la trattenuta in busta paga. Se paga un soggetto diverso dal richiedente, la documentazione va integrata con una dichiarazione, corredata da documento d’identità, che attesti che il pagamento è stato effettuato in nome e per conto del genitore richiedente.

La scadenza da non perdere è il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento delle mensilità. Per le rette del 2026, quindi, i documenti devono essere trasmessi entro il 30 aprile 2027. Il caricamento va fatto esclusivamente tramite il servizio web Inps o l’app Inps Mobile: la circolare precisa che non vengono presi in considerazione allegati inviati con altre modalità.

Resta ferma, infine, la regola dell’incumulabilità con la detrazione fiscale per la frequenza degli asili nido. Il contributo asilo nido non può essere sommato alla detrazione prevista dalla normativa tributaria per le stesse spese, e l’Inps comunica l’erogazione del bonus all’Agenzia delle Entrate. Diverso il regime del contributo per il supporto domiciliare, che la circolare conferma come reddito esente da imposizione fiscale in quanto sussidio corrisposto a titolo assistenziale.

Famiglia

content.lab@adnkronos.com (Redazione)

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