Il regime previdenziale italiano prevede che alcune tipologie di lavoro gravose ed usuranti siano meritevoli di alcuni benefici previdenziali. In questa categoria figura la cd. gente di mare, cioè i lavoratori del settore marittimo la cui tutela è oggi in gran parte disciplinata dalla legge n. 413/1984.
Coloro che operano stabilmente a bordo delle navi ed in alcuni servizi collegati, rispetto alla generalitĂ dei lavoratori, possono usufruire quindi di alcuni benefici previdenziali che interessano prestazioni sia pensionistiche che non pensionistiche.
- Agevolazioni pensionistiche
Le pensioni dei marittimi sono ormai liquidate come la generalità delle pensioni dei lavoratori dipendenti, mantenendo tuttavia alcune peculiarità , come il prolungamento, e l’anticipazione della pensione di vecchiaia.
Il prolungamento
L’articolo 24 della legge n. 413/1984, limitatamente ai periodi di imbarco certificati dalle locali Capitanerie di Porto, stabilisce che il periodo utile ai fini del requisito pensionistico possa venir prolungato di un ulteriore periodo, corrispondente ai giorni di sabato, domenica, ai giorni festivi e di ferie. Il marittimo ha comunque la possibilità di rinunciare a questo beneficio, quando il prolungamento non sia necessario per il raggiungimento del requisito pensionistico e qualora il calcolo finale della pensione risultasse sfavorevole per effetto della diluizione della retribuzione imponibile su un periodo di tempo più lungo.
La pensione anticipata di vecchiaia
Prima della cd. Riforma Fornero, i marittimi maturavano il diritto alla pensione anticipata a 55 anni e con 20 anni di contributi se la metà svolti con servizio di macchina e cessando l’attività lavorativa. La Legge Fornero ha innalzato i limiti di età anche a questi lavoratori portandoli a 59 anni e agganciando anche loro al meccanismo della cd. speranza di vita.
Pensione ordinaria e privilegiata per inabilitĂ alla navigazione
I marittimi possono conseguire queste prestazioni se vengono riconosciuti permanentemente inabili alla navigazione. Devono far valere nel primo caso dieci anni di contribuzione marittima, di cui almeno uno negli ultimi dieci anni, mentre nel secondo caso, se l’inidoneità è dipesa dal servizio, la prestazione viene concessa a prescindere dal requisito dell’età e della durata del periodo lavorato come marittimo.
- benefici non pensionistici: l’indennità di malattia
I marittimi che si ammalano durante l’imbarco o entro 28 giorni dallo sbarco hanno diritto ad uno specifico trattamento di malattia, superiore sia come durata che come importo a quello previsto per la generalità dei lavoratori. L’importo viene infatti calcolato su una retribuzione contrattuale più alta, e la prestazione può essere erogata anche per un anno, prorogabile per ulteriori periodi su decisione di una Commissione medica costituita presso le Capitanerie di Porto.
I suddetti benefici coinvolgono la categoria dei lavoratori marittimi in virtĂą del fatto che si tratta di una attivitĂ lavorativa particolarmente usurante e per sua natura spesso discontinua. Ne parliamo
Alessandro Tanzi

