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Toscana, sì alle modifiche alla legge sul turismo: accolte le indicazioni della Corte Costituzionale

FIRENZE – Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato ieri (10 giugno) la proposta di legge della giunta regionale che modifica il testo unico del turismo introducendo una serie di interventi mirati per adeguare la normativa alle recenti evoluzioni legislative e giurisprudenziali in tema di professioni turistiche, semplificare gli adempimenti per operatori e amministrazioni e fornire risposte concrete alle esigenze emerse dopo poco più di un anno di applicazione della riforma.

“Con questo provvedimento – dichiara l’assessore al turismo, Leonardo Marras – interveniamo in modo puntuale e pragmatico su alcuni aspetti del nuovo testo unico, recependo le indicazioni della Corte Costituzionale, introducendo ulteriori semplificazioni amministrative e risolvendo questioni interpretative che erano state segnalate da Comuni, operatori e associazioni di categoria. L’obiettivo è rafforzare un quadro normativo moderno, chiaro ed efficace, capace di sostenere la competitività del sistema turistico toscano e al tempo stesso garantire regole certe e uniformi”.

Tra le principali novità figura l’adeguamento della disciplina delle professioni turistiche alla sentenza 196 del 2025 della Corte Costituzionale. La legge recepisce le formulazioni indicate dalla Corte in materia di maestri di sci e guide alpine. Viene inoltre introdotta la disciplina della nuova figura professionale dell’accompagnatore di media montagna.

Un altro capitolo rilevante riguarda la cessazione delle attività turistiche. La nuova legge chiarisce che la cessazione, sia comunicata dall’interessato sia accertata d’ufficio, comporta la decadenza del titolo abilitativo o della comunicazione di avvio prevista dalla normativa. Ciò consentirà alle amministrazioni di aggiornare con maggiore efficacia elenchi e banche dati.

La legge interviene puntualmente anche sulle locazioni turistiche brevi. Da un lato viene ampliata la platea dei Comuni nei quali potranno trovare applicazione i criteri e i limiti previsti dall’articolo 59 del Testo unico, estendendo gli strumenti di governo del fenomeno alle realtà caratterizzate da elevata pressione turistica. Importanti novità inoltre sul fronte della semplificazione amministrativa. Le comunicazioni di avvio, variazione e cessazione delle locazioni turistiche in forma non imprenditoriale saranno indirizzate direttamente agli Sportelli unici per le attività produttive (Suap).

L’intervento più significativo è però la revisione delle disposizioni transitorie riguardanti le strutture ricettive che operano in immobili con caratteristiche di civile abitazione. La legge elimina l’obbligo di dimezzamento della capacità ricettiva per gli affittacamere e bed & breakfast esistenti alla data di entrata in vigore del testo unico (9 gennaio 2025) e collocati nello stesso edificio, salvaguardando i diritti acquisiti dagli operatori già attivi. Viene inoltre chiarito che tali limitazioni non si applicano alle residenze d’epoca esistenti alla stessa data. Resta fermo il principio introdotto dal nuovo testo unico e già ritenuto conforme dalla Corte Costituzionale: le nuove strutture ricettive dovranno insediarsi esclusivamente in immobili con destinazione d’uso turistico-ricettiva.

Per venire incontro alle esigenze delle numerose strutture esistenti alla data di entrata in vigore del testo unico (9 gennaio 2025) e alle sollecitazioni dei Comuni, si è stabilito che tali strutture siano esentate dall’obbligo, almeno finché non mutino le condizioni riguardanti l’esercizio dell’attività o la titolarità dell’immobile; viene però individuata una finestra temporale – fino al 30 giugno 2027 – entro la quale alle stesse strutture sarà garantita la possibilità di passare alla destinazione d’uso turistico-ricettiva anche in deroga agli strumenti urbanistici comunali.

Per accompagnare invece le strutture insediatesi in immobili residenziali successivamente all’entrata in vigore del testo unico e fino al 30 giugno 2026 ad una transizione ordinata verso il mutamento della destinazione d’uso, favorendo l’operato delle amministrazioni comunali e dando maggior respiro agli operatori, si prevede un termine differito al 31 dicembre 2027 per l’adempimento dell’obbligo.

“Abbiamo ascoltato con attenzione le osservazioni dei Comuni e degli operatori – conclude Marras – e costruito una soluzione che conferma gli obiettivi strategici della riforma, ma rende più graduale e sostenibile il percorso di adeguamento. Si tratta di un intervento che rafforza la certezza del diritto, semplifica le procedure e offre risposte concrete a chi investe e lavora nel turismo, senza rinunciare agli strumenti necessari per governare un settore sempre più importante per l’economia toscana”.

“I dati Irpet sul turismo parlano chiaro: siamo la quarta regione in Italia per presenze e la trentesima su ben 244 regioni dell’Unione europea. Un risultato straordinario, che non è un caso ma il frutto di un modello unico di accoglienza diffusa che oggi, con l’approvazione della nuova legge regionale a seguito di quella del 2024, vogliamo tutelare e governare”. Così il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, dopo il via libera del Consiglio regionale alle modifiche al Testo unico regionale sul turismo.

Se per demografia ed economia generale la Toscana rappresenta storicamente il 6-7% del totale nazionale, nel turismo  raddoppia il proprio peso specifico: in regione si concentra il 13% delle presenze turistiche nazionali e il 10% dei consumi.

“Non è un risultato scontato – sottolinea Giani – perché la Toscana ha la capacità di generare valore. Nella nostra regione, ogni euro speso dal turista attiva ben 0,67 euro di valore aggiunto, contro una media nazionale che si ferma a 0,47 euro. Significa che la nostra filiera turistica è più forte, più integrata e più capace di trattenere ricchezza sul territorio. In totale, la filiera del turismo contribuisce in modo diretto all’8,5% del Pil toscano, sfiorando il 10% nell’accezione più estesa, grazie a consumi complessivi pari a 15 miliardi di euro, capaci di attivare altrettanti miliardi di valore aggiunto. Il successo toscano risiede nella sua pluralità: non solo città d’arte, ma anche mare, collina, terme ed ecoturismo. Questa capillarità permette di contrastare lo spopolamento e i divari economici tra le aree interne e le coste”.

“Grazie all’indotto – sono ancora le considerazioni del presidente -, il turismo attiva circa 3,6 miliardi di euro in termini di reddito disponibile: in media, si tratta di una dote annua di circa mille euro per ogni singolo cittadino toscano. Una cifra tutt’altro che banale, che nelle aree costiere e a maggiore impatto diventa ancora più consistente. Inoltre, grazie alla spesa degli stranieri, registriamo un saldo attivo della bilancia turistica di ben 9,2 miliardi di euro. A trainare questo successo è una filiera che non si limita alle strutture ricettive, ma che contamina positivamente l’agroalimentare, la moda e i trasporti. Proprio perché il turismo è una nostra grande forza, abbiamo il dovere di governarlo e non di subirlo. La legge regionale serve a garantire l’equilibrio: vogliamo che il turismo continui a creare ricchezza, ma senza snaturare l’identità delle nostre città, senza espellere i residenti dai centri storici e senza alterare il mercato immobiliare. Questi dati eccezionali – conclude Giani – ci dimostrano che siamo sulla strada giusta: tutelare la vivibilità della Toscana significa, di fatto, tutelare la qualità stessa della sua offerta turistica“.

REDAZIONE

© Riproduzione riservata

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